Guida · per chi consuma
Come cambia fornitore di luce e gas un’impresa
Per cambiare fornitore di elettricità o di gas un’impresa firma il contratto nuovo, e il recesso dal vecchio lo manda il nuovo venditore. Preavvisi, penali e tempi dipendono da quanto è grande la fornitura; per l’elettricità i tempi cambiano dal 1° dicembre 2026.
La squadra di EKA · aggiornata al 5 ottobre 2026 · si rilegge ogni tre mesi
Il recesso: chi lo manda, con quale preavviso
Quando cambi venditore non scrivi al vecchio fornitore. Firmando il contratto nuovo dai al nuovo venditore una procura a recedere per tuo conto: il recesso parte con la richiesta di cambio, lo switching, inviata al Sistema Informativo Integrato (SII) gestito da Acquirente Unico, che lo notifica al venditore uscente entro un giorno lavorativo. Vale per tutte le imprese, piccole e grandi. Se invece vuoi cessare la fornitura senza un nuovo venditore, il recesso lo mandi tu.
I termini li fissa ARERA, l’autorità per l’energia, con la deliberazione 302/2016/R/com, solo per i clienti di piccole dimensioni: per l’elettricità i punti in bassa tensione, per il gas quelli con consumi sotto i 200.000 Smc (standard metri cubi) l’anno. Per loro:
- per cambiare venditore, il recesso coincide con la richiesta di switching e ne segue i tempi;
- per cessare la fornitura, il preavviso non può superare un mese;
- il recesso non può avere penali né spese di chiusura. Un onere di recesso anticipato è ammesso solo nell’elettricità in bassa tensione: per le imprese oltre 50 dipendenti o 10 milioni di euro di fatturato o di bilancio, e nei contratti a prezzo fisso per un periodo determinato, dove va scritto come somma massima;
- il venditore, se il contratto lo prevede, può recedere con almeno sei mesi di preavviso, ma non prima della scadenza nei contratti di elettricità a prezzo fisso e a tempo determinato.
In media tensione, per il gas oltre i 200.000 Smc e nei contratti multisito con almeno un punto fuori da questi limiti, il preavviso non lo fissa ARERA: lo decide il contratto, ed è in genere più lungo. Il nuovo venditore lo rispetta indicando una data di cambio anche lontana.
Quanto tempo serve
- Elettricità, fino al 30 novembre 2026. Il cambio decorre dal primo giorno del mese, se la richiesta parte entro il giorno 10 del mese precedente. Con questa procedura le richieste si inviano fino al 10 novembre 2026.
- Elettricità, dal 1° dicembre 2026. Con la deliberazione ARERA 58/2026/R/eel il cambio potrà decorrere in qualsiasi giorno del mese: per un’impresa la richiesta va inviata almeno 10 giorni lavorativi prima della data di cambio. La richiesta veloce, con effetto da un giorno lavorativo, riguarda solo i clienti domestici.
- Gas. Il cambio decorre dal primo giorno del mese, se il nuovo venditore attiva la procedura entro il giorno 10 del mese prima: per cambiare il 1° febbraio, entro il 10 gennaio.
La data prevista per il passaggio deve essere scritta nel contratto con il nuovo venditore.
Rinnovi e prezzi che cambiano
Il Codice di condotta commerciale di ARERA vale per chi ha solo punti in bassa tensione e gas fino a 200.000 Smc l’anno. Chiede preavvisi scritti:
- una modifica unilaterale, ammessa solo se il contratto la prevede e per giustificato motivo: almeno 3 mesi prima, con l’intestazione «Proposta di modifica unilaterale del contratto» e le istruzioni per recedere senza oneri;
- il rinnovo con condizioni economiche nuove: almeno 3 mesi prima, come «Proposta di rinnovo con modifica delle condizioni economiche»;
- i cambi automatici già previsti dal contratto entro 12 mesi, come un aumento, uno sconto che scade o il passaggio da prezzo fisso a variabile: almeno 2 mesi prima;
- se il preavviso non è rispettato, ti spetta un indennizzo automatico di 30 euro.
Se cambia un indice previsto dal contratto non serve una comunicazione: lo vedi nella prima fattura. Dal 1° novembre 2026 il Codice dice anche che nei contratti di elettricità a prezzo fisso e a tempo determinato il venditore non può cambiare in peggio prezzo e durata. In media tensione vale quello che è scritto nel contratto, tacito rinnovo compreso.
La fine delle tutele per le imprese
Per l’elettricità la tutela di prezzo per le imprese è finita in due tempi:
- dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese in bassa tensione e per le microimprese con almeno un punto sopra i 15 kW di potenza impegnata;
- per le microimprese, cioè meno di 10 dipendenti e fatturato annuo fino a 2 milioni di euro, con tutti i punti fino a 15 kW, il servizio a tutele graduali è partito il 1° aprile 2023.
Chi non aveva un venditore del mercato libero è passato, senza interruzioni, al servizio a tutele graduali, con un fornitore assegnato per area: per le imprese, gli esercenti di oggi sono in servizio fino al 31 marzo 2027.
Prima di firmare: che cosa controllare
- La durata del contratto e delle condizioni economiche, con le scadenze, e come si rinnovano: tacito rinnovo sì o no.
- Il prezzo: fisso, e per quanto tempo; oppure variabile, con la formula e l’indice a cui è legato.
- Il recesso: il preavviso e gli eventuali oneri di recesso anticipato.
- Le garanzie: deposito cauzionale o altre forme, e ogni altro onere per concludere o eseguire il contratto.
- La fatturazione: ogni quanto arriva la fattura e, se sono previste stime dei consumi, con quale criterio.
- I ritardi nei pagamenti: interessi di mora e penali.
- La data di attivazione della fornitura.
Per le forniture piccole, prima della firma il venditore deve consegnarti la scheda sintetica dell’offerta, che riassume queste voci.
Come lavoriamo noi
Firmiamo i contratti nuovi senza tacito rinnovo e con scadenza al 31 dicembre: così ogni anno la fornitura si rinegozia per tempo, invece di rinnovarsi da sola. Ci facciamo carico di recessi, volture, subentri e del passaggio al contratto nuovo, e mettiamo i fornitori sulle stesse condizioni in una RdO, richiesta d’offerta: il confronto sta su un solo foglio e la scelta resta tua. È il servizio per chi consuma, che dopo la firma controlla anche le fatture: lo racconta la guida alla fattura.
Le altre guide
Le fonti
- ARERA, deliberazione 302/2016/R/com, Allegato A sul recesso (versione valida dal 17 luglio 2026)
- ARERA, FAQ - Disciplina del recesso
- ARERA, deliberazione 58/2026/R/eel, Riforma del processo di cambio fornitore nel settore elettrico
- ARERA, Atlante per il consumatore: quanto tempo serve per passare dal vecchio al nuovo venditore? (gas)
- ARERA, Codice di condotta commerciale (Allegato A alla deliberazione 366/2018/R/com, valido dal 1° aprile 2026)
- ARERA, Il Servizio a Tutele Graduali
Il primo passo
Mandaci i contratti in corso
Calcoliamo i tempi di recesso di ogni fornitura e intanto prepariamo il contratto nuovo.
