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Guida · per chi produce

PPA: che cos’è e che cosa si negozia

Un PPA è un contratto con cui un produttore vende per più anni l’energia rinnovabile di un impianto, a un prezzo e per una durata concordati. In Italia ne parla l’articolo 28 del decreto legislativo 199 del 2021, che ha fatto nascere la Bacheca PPA del GME.

La squadra di EKA · aggiornata al 5 ottobre 2026 · si rilegge ogni tre mesi

Che cos’è un PPA

PPA sta per power purchase agreement, accordo di compravendita di energia elettrica. È un contratto di lungo termine, con prezzo e durata definiti, con cui un produttore vende l’energia rinnovabile a un acquirente: un consumatore finale o un intermediario. Il GSE lo descrive come uno strumento che permette di stabilizzare i prezzi e di gestire la volatilità del mercato.

Anche l’Unione europea, nella riforma del mercato elettrico del 2024 (UE 2024/1747), chiede agli Stati di promuoverne l’uso «al fine di garantire la prevedibilità dei prezzi» e di rendere disponibili garanzie contro il mancato pagamento da parte degli acquirenti.

È un’altra strada rispetto al ritiro dedicato del GSE, dove il prezzo non si tratta: il GSE paga il prezzo zonale orario della tua zona, ogni mese ma due mesi dopo, al netto dei costi amministrativi e dei corrispettivi di sbilanciamento. Il confronto voce per voce è nella guida Ritiro dedicato o mercato libero?

Fisico o finanziario: le forme

Il GSE distingue tre forme di PPA:

  • Fisico, sul posto: l’impianto è costruito nell’area di chi consuma, che usa l’energia direttamente, al prezzo del PPA.
  • Fisico a distanza, detto sleeved: l’impianto può essere lontano; l’energia entra in rete e viene consegnata all’acquirente al prezzo del PPA.
  • Finanziario, o virtuale: chi compra non consuma quell’energia, che si vende in rete a prezzi di mercato; poi le parti si compensano la differenza rispetto al prezzo fisso del PPA. Per questo il GSE lo accosta ai contratti per differenza.

Per chi produce la differenza è concreta: nel PPA fisico l’energia va a un acquirente preciso; in quello finanziario la vendi sul mercato come sempre, e il conguaglio con la controparte ti riporta al prezzo concordato.

La norma: l’articolo 28 e la Bacheca PPA

L’articolo 28 del decreto legislativo 199 del 2021 ha chiesto al GME una bacheca informatica per far incontrare chi vuole firmare contratti di lungo termine di energia rinnovabile, con l’obbligo di registrarne i dati. È la Bacheca dei contratti compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine, per tutti Bacheca PPA, operativa dal 26 aprile 2022. Ha tre comparti:

  • Annunci: chi vende o compra pubblica annunci anonimi e non vincolanti; il contratto, se nasce, si firma fuori dalla Bacheca.
  • Registrazione contratti: il venditore registra i contratti firmati, con controparte, durata, profilo, prezzo, quantità e impianti. Se vendi con un PPA, la registrazione tocca a te.
  • Energy release: le assegnazioni dell’energia che il GSE cede secondo il decreto ministeriale 341 del 16 settembre 2022.

Per la Bacheca, un contratto di lungo termine è quello con consegna fisica dell’energia.

Il Mercato PPA e la garanzia del GSE

Lo stesso articolo prevede un secondo passo: una piattaforma di mercato organizzato, a partecipazione volontaria. Gli indirizzi li ha dati il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 152 del 20 giugno 2025, che la chiama Mercato PPA (MPPA):

  • contratti con caratteristiche standard, di durata fra 5 e 10 anni;
  • il GME come controparte centrale, con garanzie prestate da chi compra e da chi vende;
  • in vendita solo titolari di impianti rinnovabili in esercizio o autorizzati, in acquisto solo titolari di punti di prelievo, con i requisiti fissati dal GSE;
  • se una parte non adempie, il GSE subentra come garante di ultima istanza, nei limiti di 45 milioni di euro l’anno dal 2025 al 2027.

La disciplina del Mercato PPA si approva con un decreto del Ministro al suo avvio: prima di contarci, verifica sul sito del GME a che punto è.

Che cosa si negozia: le clausole da verificare

Un PPA dura anni, e ogni clausola pesa per tutta la durata. Prima di firmare, verifica almeno queste voci:

  • Prezzo: fisso per tutta la durata o legato a un indice, come il prezzo zonale; e che cosa succede se il mercato si allontana molto da quel prezzo.
  • Durata e decorrenza: da quando parte il contratto, e che cosa succede se un impianto nuovo entra in esercizio in ritardo.
  • Profilo: la Bacheca PPA distingue baseload, peakload, pay as produced e altro. Conta sapere se vendi la produzione così com’è o un profilo fisso, e chi copre le ore in cui l’impianto non produce.
  • Sbilanciamento: chi fa da utente del dispacciamento dell’impianto e chi ne paga i costi di sbilanciamento.
  • Garanzie d’origine, il documento elettronico che attesta che una quantità di energia è prodotta da fonti rinnovabili: se passano all’acquirente, in che modo e a quale prezzo. Ne parliamo nella guida sulle garanzie d’origine.
  • Garanzie di pagamento: che cosa offre l’acquirente a copertura dei pagamenti, per tutta la durata.
  • Recesso e risoluzione: quando si può uscire, con quale preavviso e con quali penali; e che cosa succede se cambia la normativa.
  • Misure e fatture: su quali misure si calcola l’energia immessa, chi fattura e in quanti giorni si paga.

Che cosa fa EKA

Dal 2017, ogni anno, mettiamo l’energia dei produttori che seguiamo in una RdO, richiesta d’offerta, ai trader: stesse condizioni per tutti, e la scelta resta tua. Verifichiamo l’affidabilità degli acquirenti, rivediamo il contratto a tutela del produttore e, dopo la firma, controlliamo le fatture di immissione. Con i regimi nuovi (FER X, contratti per differenza) il bilanciamento può restare un obbligo del produttore: si verifica caso per caso, prima di firmare. Come lavoriamo: il servizio per chi produce.

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