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Guida · per chi consuma

Comunità energetiche e autoconsumo: che cosa può fare un’impresa?

Con il decreto CACER un’impresa può condividere attraverso la rete l’energia di un impianto rinnovabile, e il GSE riconosce per 20 anni una tariffa sull’energia condivisa. La si chiede entro il 31 dicembre 2027, o prima, se si esaurisce il contingente di 5 GW.

La squadra di EKA · aggiornata al 5 ottobre 2026 · si rilegge ogni tre mesi

Il decreto CACER, in breve

Il decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) n. 414 del 7 dicembre 2023 è detto CACER, dalle configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile, ed è in vigore dal 24 gennaio 2024. Prevede due misure: una tariffa incentivante sull’energia condivisa e un contributo in conto capitale del PNRR, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Le modalità di accesso le ha scritte il GSE, il Gestore dei servizi energetici, in un documento operativo aggiornato al 16 luglio 2025.

Le configurazioni che hanno la tariffa sono tre, e tutte usano la rete di distribuzione esistente:

  • autoconsumatore a distanza: un solo cliente finale collega attraverso la rete un impianto e i suoi punti di consumo, anche in luoghi diversi;
  • gruppo di autoconsumatori: clienti che stanno nello stesso edificio o condominio e agiscono insieme;
  • comunità energetica rinnovabile (CER): un soggetto giuridico autonomo, il cui scopo è dare benefici ambientali, economici o sociali ai soci e al territorio, non profitti finanziari.

Il perimetro: la stessa cabina primaria

Per la tariffa, impianti e punti di consumo devono essere collegati alla rete nell’area sottesa alla stessa cabina primaria: la stazione elettrica che, con un trasformatore da alta a media tensione, alimenta la rete di distribuzione. Le aree sono pubblicate dal GSE su un’unica mappa nazionale.

Due limiti da conoscere prima di cominciare: un punto di consumo in scambio sul posto non può entrare in una configurazione, e ogni punto, di consumo o di produzione, può stare in una sola.

La tariffa: 20 anni sull’energia condivisa

L’energia condivisa è, ora per ora, il minimo fra l’energia immessa dagli impianti e quella prelevata dai punti di consumo della configurazione. Su quella dentro la stessa cabina primaria il GSE riconosce una tariffa premio per 20 anni dall’entrata in esercizio commerciale dell’impianto. L’energia immessa resta del produttore, che può venderla o cederla al GSE con il ritiro dedicato.

La tariffa cambia ogni ora e dipende da tre cose:

  • la taglia dell’impianto: una parte fissa di 80 €/MWh fino a 200 kW, 70 fino a 600 kW e 60 oltre, più una parte che cresce quando il prezzo zonale orario scende sotto i 180 €/MWh, con un tetto di 120, 110 o 100 €/MWh;
  • dove si trova: per il fotovoltaico si aggiungono 4 €/MWh nelle regioni del Centro, fra cui Toscana e Umbria, e 10 €/MWh in quelle del Nord;
  • il contributo in conto capitale: se l’impianto l’ha avuto, la tariffa si riduce, fino alla metà con un contributo del 40%.

L’impianto deve essere nuovo o un potenziamento, fino a 1 MW, entrato in esercizio dal 16 dicembre 2021; per una CER, dopo la costituzione della comunità.

Il contributo del PNRR, e a che punto è

Per le CER e i gruppi di autoconsumatori, non per l’autoconsumatore a distanza, c’è anche un contributo a fondo perduto fino al 40% delle spese ammissibili, per impianti fino a 1 MW nei comuni sotto i 50.000 abitanti. All’inizio la soglia era di 5.000: l’ha alzata il decreto MASE n. 127 del 16 maggio 2025.

Le domande si sono chiuse il 30 novembre 2025, e le risorse chieste superano quelle disponibili. Il decreto-legge n. 19 del 19 febbraio 2026, all’articolo 27, ha affidato al GSE un programma per dare continuità alla misura; gli impianti finanziati devono entrare in esercizio non oltre il 31 dicembre 2027. Chi è valutato positivamente ma resta fuori dalle risorse è idoneo per eventuali scorrimenti, e ha comunque la tariffa premio per 20 anni.

Chi può partecipare, se sei un’impresa

  • In una CER possono essere soci o membri solo le PMI, piccole e medie imprese, e per loro la partecipazione alla comunità non può costituire l’attività commerciale e industriale principale: lo dice l’articolo 31 del decreto legislativo 199 del 2021. Le grandi imprese non possono essere soci o membri.
  • Come autoconsumatore a distanza, l’impresa è il cliente finale che consuma: l’impianto può essere di un terzo, o gestito da un terzo, purché il terzo segua le istruzioni dell’autoconsumatore.
  • Un produttore può far contare la sua energia in una CER o in un gruppo anche senza farne parte, con un mandato al referente della configurazione: è il «produttore terzo», e la produzione di energia può essere la sua attività principale.

La tariffa si chiede fino al trentesimo giorno dopo che la potenza incentivata arriva a 5 GW, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.

Che cosa fa EKA per l’autoconsumo e le CER

Nell’autoconsumo e nelle CER lavoriamo come manager gestionale di fiducia: teniamo le fila con gli investitori e con le imprese che progettano e costruiscono l’impianto (EPC). L’impianto può essere costruito e gestito da terzi, che condividono con te il beneficio. Non facciamo consulenza sugli incentivi e, per ora, non diamo assistenza professionale sul GSE. Come lavoriamo è nella pagina Autoconsumo e CER.

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