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UPSA e servizi ausiliari: come si ottiene l’esenzione degli oneri?
Ogni impianto di produzione ha consumi propri, che servono a farlo funzionare: sono i servizi ausiliari. Con la delibera 109/2021 dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) quei consumi possono diventare un’UPSA, un’unità di produzione dei servizi ausiliari: abilitata l’UPSA, all’energia che preleva non si applicano gli oneri di trasporto e di sistema.
La squadra di EKA · aggiornata al 12 ottobre 2026 · si rilegge ogni tre mesi
Servizi ausiliari: che cosa sono e che cosa c’entra la fattura
I servizi ausiliari sono le apparecchiature e i consumi necessari al funzionamento di un impianto di produzione: fotovoltaico, eolico, idroelettrico. In alcuni momenti l’impianto li alimenta prelevando energia dalla rete: in avviamento, in fermata, nei fermi prolungati.
Per ARERA le tariffe di trasmissione e di distribuzione e gli oneri generali di sistema vanno applicati solo all’energia prelevata per il consumo finale, non a quella che serve all’impianto per immettere poi energia in rete. Per questo i prelievi dei servizi ausiliari hanno un trattamento proprio. Non è automatico: va chiesto, con una perizia asseverata che dichiara la potenza dei servizi ausiliari.
Dall’articolo 16 del TIT alla delibera 109/2021
L’esenzione l’ha definita l’articolo 16 del Testo integrato trasporto (TIT), nell’edizione 2020-2023: sui prelievi dei servizi ausiliari non si pagano trasmissione, distribuzione e oneri generali di sistema, entro la potenza dichiarata nella perizia. Se il prelievo supera quella potenza di oltre il 10%, si applicano le condizioni dei clienti finali per tutto l’anno solare. E vale solo se dal punto di prelievo (POD) non passano altri consumi.
La delibera 109/2021 del 16 marzo 2021 ha cambiato impostazione. Su istanza del produttore, quei prelievi diventano energia immessa negativa: non servono più i contratti di trasporto e di dispacciamento in prelievo, l’energia è valorizzata al prezzo zonale orario invece che al prezzo unico nazionale (PUN), e non le si applicano i corrispettivi di trasmissione e distribuzione né gli oneri generali di sistema. Vale anche quando dallo stesso POD passano altri consumi.
Nel 2022 ARERA ha dato a questi prelievi un’unità propria, l’UPSA, che il produttore registra nell’anagrafica degli impianti di Terna. Il nuovo regime si applica dal 1° gennaio 2023.
La data da segnare: 31 dicembre 2026
L’abrogazione dell’articolo 16 era fissata al 1° gennaio 2024. ARERA lo ha tenuto in vita come regime transitorio, dentro la stessa delibera 109/2021, e lo ha prorogato più volte. La proroga più recente, con la delibera 575/2025 del 23 dicembre 2025, lo porta al 31 dicembre 2026. Il motivo, scritto da ARERA: diversi impianti applicano ancora l’articolo 16 e non hanno avviato o completato le attività per passare al nuovo regime.
Nel TIT oggi in vigore, il 2024-2027, non c’è più un articolo sui servizi ausiliari. Chiuso il periodo transitorio, con la normativa di oggi l’esenzione passa dall’UPSA.
Anche i tempi sono scritti: il gestore di rete ha fino a 4 mesi dall’istanza per concludere la pratica, senza contare il tempo per installare o sostituire i misuratori e quello per integrare i documenti. Il nuovo regime parte dal primo giorno del secondo mese successivo all’ammissione, dopo l’abilitazione da parte di Terna.
I passaggi per ottenere l’UPSA
- La perizia asseverata. Per ogni impianto indica, POD per POD, i servizi ausiliari e la loro potenza in kW. Se l’impianto usa già l’esenzione dell’articolo 16, il modello di ARERA consente di usare la perizia già presentata.
- L’istanza al gestore della rete a cui l’impianto è connesso: il distributore locale o, per gli impianti sulla rete di trasmissione nazionale, Terna. Si usa il modello standard di ARERA, con lo schema unifilare aggiornato e la perizia; può presentarla il produttore o un suo delegato. Se per misurare i prelievi dei servizi ausiliari servono misuratori nuovi, il gestore indica soluzioni, tempi e costi a carico di chi chiede.
- L’anagrafica di Terna-GAUDÌ (Gestione anagrafica unica degli impianti). Sull’impianto si crea la sezione dei servizi ausiliari e si indica il fornitore, l’operatore che risponderà dell’UPSA sui mercati (in GAUDÌ è il BRP, il responsabile del bilanciamento). Approvata l’istanza, si registra l’UPSA con la potenza asseverata; seguono le verifiche tecniche e quelle delle misure.
- Il mandato e l’abilitazione. Il fornitore, con il mandato del produttore, inserisce l’UPSA nel proprio contratto di dispacciamento in immissione. Chiuse le verifiche, l’UPSA è abilitata all’esercizio: se l’ultima verifica si chiude entro la fine di un mese, entra in esercizio il primo giorno del secondo mese successivo.
Dopo l’abilitazione: la potenza dichiarata è un tetto
La potenza asseverata registrata in GAUDÌ è un limite. Se in almeno un’ora del mese il prelievo dell’UPSA supera il 110% di quella potenza, Terna applica all’energia di quel mese i corrispettivi di trasmissione e distribuzione, gli oneri generali di sistema e i corrispettivi di dispacciamento previsti per i clienti finali, maggiorati del 5%. Li fattura due mesi dopo all’operatore titolare del contratto di dispacciamento.
Per questo conta che la potenza dichiarata sia quella reale, e che la fattura si verifichi ogni mese.
Che cosa fa EKA per i servizi ausiliari
Le utenze di consumo di energia elettrica relative ai servizi ausiliari di generazione si possono gestire come tali, con le specifiche caratteristiche in fattura. Un ingegnere o un perito redige una perizia asseverata che certifichi la possibilità di accedere all’esenzione e che il POD sia effettivamente asservito in tutto o in parte all’impianto. In seguito all’invio della documentazione al distributore locale, come per un normale consumatore facciamo le richieste di offerta, definiamo fornitore e contratto e verifichiamo che in fattura venga correttamente applicata l’esenzione degli oneri di trasporto e di sistema.
EKA ti affianca lungo il percorso.
Il servizio: servizi regolatori per impianti.
Le altre guide
Le fonti
- ARERA, deliberazione 109/2021/R/eel, testo coordinato con le modifiche fino alla 575/2025/R/eel (PDF)
- ARERA, scheda tecnica della deliberazione 109/2021/R/eel (PDF)
- ARERA, deliberazione 285/2022/R/eel: Allegato A.78 e unità di produzione dei servizi ausiliari (PDF)
- ARERA, deliberazione 575/2025/R/eel: proroga del periodo transitorio al 31 dicembre 2026 (PDF)
- ARERA, determinazione DMEA/EFR/5/2022: il modello di istanza di accesso alla delibera 109/2021
- Terna, GAUDÌ: istruzioni operative per la partecipazione alla delibera 109/21 (PDF)
Il primo passo
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Con la perizia e i POD dei servizi ausiliari ti affianchiamo nei passaggi verso l’UPSA.
